Come si calcola il compenso per il CTU: Sentenza 90 del 2019
Come si calcola il compenso per il CTU a vacazione
Con una recente sentenza la Corte Costituzionale è tornata ad esprimersi su come si calcola il compenso per il CTU.
La legge di riferimento per il calcolo della parcella dei CTU e dei Periti è il DPR 115/2002.
Prima del 2002 il testo di riferimento per la il calcolo del compenso del CTU era la Legge 8 luglio 1980 n° 319.
Il compenso del CTU o del Perito nominato dal Giudice è dunque oggi regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”) il quale, nell’abrogare espressamente la Legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendoli in maniera quasi uguale, gran parte delle norme che prima disciplinavano la materia.
Il D.P.R. n. 115/2002 ha abrogato come detto espressamente la L 319/1980, tranne, tuttavia, l’art. 4 relativo agli “onorari commisurati al tempo” sui quali appunto si riferisce la nuova sentenza della corte di cassazione.
“Nella valutazione dell’opera dell’esperto, il giudice ricorrerà ai parametri del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), che consentono di ponderare i variegati compiti attribuiti all’esperto. […] Il giudice potrà applicare il criterio residuale delle vacazioni (art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria»), allo scopo di tenere nel debito conto il tempo impiegato dall’esperto per adempiere all’incarico anche con riguardo alle attività che non trovino un puntuale riscontro nei parametri tabellari. L’ordinamento offre dunque al prudente apprezzamento del giudice, anche mediante l’applicazione congiunta dei diversi criteri di liquidazione, gli strumenti più efficaci per proporzionare il compenso alla difficoltà dell’incarico e alla più vasta gamma dei compiti, senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l’impegno assicurato dall’ausiliario” (Corte Costituzionale n. 90/2019);
Letto così apparentemente potrebbe sembrare un provvedimento a vantaggio e tutela della professionalità dei Consulenti Tecnici, tuttavia se si va ad esaminare il contenuto del citato Art. 4 si legge:
“Art. 4 – Onorari commisurati al tempo. Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di € 5,16 (L.10.000) e per ciascuna delle successive è di € 2,58 (L.5.000) [1]. L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.”
Note
E’ dunque chiaro che quando il compenso è calcolato a vacazione il Consulente tecnico percepisce pochissimo.
Quanto vale una vacazione?
Dunque si ha che l’onorario per la prima vacazione (da intendersi prima vacazione in assoluto dell’incarico e non prima vacazione per ogni sessione di lavoro, secondo la norma dettata dall’art. 4 della citata legge n. 319/1980) è pari a € 14,68 dunque 7,34 €/ora e per ciascuna vacazione successiva è di € 8,15 4,07 €/ora (ndr oltre IVA e cassa).
E’ chiaro dunque che se non ci si può riferire alle tabelle riparametrate a percentuale sul valore della causa il calcolo del compenso del CTU a vacazione può risultare quasi ridicolo e non coprire neppure le spese (quelle non documentabili) che si sono sostenute.
La sentenza dice in particolare “…anche con riguardo alle attività che non trovino un puntuale riscontro nei parametri tabellari …” e conclude “…e senza svilire l’impegno assicurato dall’ausiliario.”
Vediamo di discuterne ne nostro Forum Onorario del CTU.
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