Compenso per CTU: Come fare Istanza di liquidazione al Giudice
Compenso per CTU: Come fare Istanza di liquidazione al Giudice
La formale richiesta del compenso per una CTU svolta non è semplice. Vediamo dunque come evitare errori nel calcolo dell’onorario per CTU poiché è una questione importante per chi ha svolto per bene un incarico su mandato del Giudice ed alla fine giunge il momento di richiedere il giusto compenso per la prestazione svolta.
Spesso ci poniamo molte domande su come incassare i compensi per CTU (o Perito d’Ufficio), senza magari cadere in alcuni errori tipici che molti Consulenti Tecnici commettono per una non approfondita conoscenza dell’argomento, ma anche perché è sempre difficile parlarne con i colleghi per chiarirsi i dubbi.
Credo che vi siano tanti Consulenti Tecnici interessati a questo argomento.
Quale procedura è dunque più corretto seguire per tentare di incassare il meritato compenso, dopo aver svolto il nostro incarico da CTU?
Il primo passo è la redazione corretta dell’istanza liquidazione compenso CTU da inviare al Giudice.
L’istanza di liquidazione CTU è il documento formale con il quale il Consulente Tecnico chiede al Giudice che gli venga riconosciuto un certo compenso per l’attività svolta su suo mandato. È comunque sempre il Giudice a decidere quanto e come liquidare.
L’istanza di liquidazione è dunque in realtà una proposta di parcella che il CTU propone, sulla base di propri calcoli, al Giudice affinché la valuti nella sua decisione.
Tutti i compensi per il CTU vanno richiesti con questa modalità.
Come stilare l’istanza di liquidazione per la CTU
Nel richiedere il compenso, si deve, innanzitutto, informare il Giudice su quale sia il criterio a cui abbiamo fatto riferimento nel calcolo del compenso per la CTU.
Per chi vuole approfondire i criteri per determinare i compensi per una CTU, ne scriveremo approfonditamente anche in altri articoli.
I criteri fondamentali per il calcolo della parcella del CTU sono essenzialmente tre:
- compenso per CTU fisso;
- compenso per CTU a percentuale;
- compenso per CTU a vacazione;
la regola generale è che essi sono da considerarsi alternativi tra loro, ovvero, è possibile applicare uno solo alla volta nell’ambito del calco dell’onorario di una CTU.
Quale criterio applicare per il calcolo del compenso del CTU
Il D.M. 30.05.2002, spiega nei vari articoli come individuare il criterio più opportuno in funzione della Consulenza Tecnica svolta.
Tutto questo vale nel caso in cui l’incarico di CTU (o di Perito d’Ufficio) verta su un solo quesito.
Vi sono però molti incarichi in cui i quesiti sono multipli e/o strutturati su più punti.
In questi casi, molto frequenti, l’applicazione del criterio per il calcolo del compenso del CTU più opportuno va individuata quesito per quesito, facendo attenzione che non si trattino in realtà di semplici sotto punti dello stesso quesito.
Così, può pure succedere che per un quesito articolato debba essere applicato il criterio a percentuale, per una parte del quesito e quello delle vacazioni per un’altra parte, ecc..
Quali spese si possono inglobare nel compenso per il CTU
Individuato il criterio da utilizzare per formulare l’istanza di liquidazione della CTU al Giudice, e fatti i relativi calcoli secondo le tabelle di riferimento o secondo le vacazioni, bisogna, poi, aggiungere tutte le spese sostenute per svolgere l’incarico di CTU, ammesso che prima ci sia stata l’autorizzazione del giudice a sostenerle (elemento fondamentale), quindi potremo aggiungere:
- spese telefoniche;
- spese per collaboratori (ausiliari);
- spese per acquisizione documenti;
- spese per eventuali indagini;
- spese di trasporto;
- ecc..
Di solito, l’istanza di liquidazione del CTU va depositata contestualmente al deposito della relazione peritale o subito dopo. Questa è normalmente la prassi, pur non essendo l’unica alternativa per chiedere compensi per CTU. Tra le alternative vi è:
- la possibilità di chiedere un acconto sul compenso finale del CTU;
- la possibilità di farsi autorizzare degli acconti intermedi, specie quando ci si deve avvalere di ausiliari (collaboratori per specifiche mansioni specialistiche che il CTU non può svolgere);
- la possibilità di depositare l’istanza di liquidazione del CTU in un momento successivo, entro e non oltre 100 giorni, pena il rischio di perdita del diritto a ricevere il compenso da CTU.
È comunque consigliabile chiedere un acconto inziale ed il saldo al deposito della perizia di CTU. È infatti. In quel momento che il Giudice se riceve l’istanza di liquidazione la può valutare assieme alla relazione e definirne la complessità ed il pregio dell’incarico svolto emettendo un Decreto di Liquidazione del compenso al CTU più coerente.
Nella maggior parte dei casi, se l’istanza di liquidazione del CTU è stata preparata bene dal Consulente Tecnico, il Giudice si attiene a quanto proposto dal CTU; al limite, taglia un po’ il compenso previsto, mentre le spese sono quasi sempre approvate e liquidate per intero sempre che siano state preventivamente autorizzate.
Di solito, quando il Giudice taglia i compensi per il CTU, lo fa per uno o più di questi motivi:
- perché valuta la perizia non di pregio tale da esser compensata come proposto e dunque magari sceglie le percentuali minime per ridurre l’importo ottenuto dal calcolo a percentuale;
- perché il valore di causa a base del calcolo del costo della CTU non è stato correttamente individuato dal CTU;
- perché non ammette le maggiorazioni proposte dal CTU: ad esempio, può succedere che il CTU proponga incrementi perché l’incarico è risultato complesso, ma il Giudice non ritenga la complessità tale da giustificare la maggiorazione del compenso stesso del CTU come proposta;
- perché ritiene che la causa è di valore indeterminabile e, dunque, non può essere applicato il criterio a percentuale ma quello delle vacazioni;
Come fare la fattura e a chi dopo aver ricevuto la liquidazione del costo di CTU
Una volta emesso, il Decreto di liquidazione dei costi di CTU, viene notificato sia al CTU sia a tutte le parti in causa. Parti che comunque potrebbero opporsi al decreto di liquidazione della CTU.
Il Decreto, oltre all’indicazione del compenso e delle spese, stabilisce anche la parte a cui è onerata di anticipare il pagamento del CTU.
Quasi sempre è la parte che ha promosso il giudizio in tribunale specie quando si tratta di un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo); in alcuni casi, il Giudice stabilisce che a pagare siano tutte le parti in solido tra di loro. Attenzione però che “in solido” non significa equamente suddiviso tra tutte le parti!
Significa che l’obbligo di pagare i compensi per CTU è un dovere di tutte le parti in causa! Dunque il CTU può anche chiedere il compenso tutto ad una sola parte indistintamente.
Per esempio, può succedere che una parte in causa paghi il “suo” 50% ma l’altra no: in questo caso, la prima è, comunque, obbligata (con l’altra) al pagamento del restante 50% del compenso del CTU.
Una volta ricevuto il Decreto di liquidazione, si può preparare la fattura, intestandola alla parte che deve anticipare il costo della CTU.
Nel caso in cui le parti siano obbligate in solido, conviene suddividere l’importo, come forma di cortesia nei loro confronti, ma comunque renderle edotte che il vincolo di solidarietà esiste rimarrà finché l’intero costo della CTU non verrà saldato per intero.
Va poi prestata attenzione al fatto che le parti possono opporsi alla determinazione di liquidazione del CTU che ha fatto il Giudice (in realtà può farlo anche il CTU se ritiene il compenso non congruo).
Per cui, può succedere che, il CTU dopo aver emesso la fattura e magari riscosso il compenso, una delle parti (non necessariamente quella che ha pagato) decida di fare opposizione al Decreto di Liquidazione del CTU.
Il rischio è quello di dover restituire il compenso, se l’opposizione viene accolta. Ci sono delle soluzioni per cercare di ovviare a questo rischio e ne parleremo in altri articoli e nel Forum sui compensi per CTU.
Vale la pena darci un’occhiata subito, prima di ritrovarsi nella brutta situazione di dover magari restituire i compensi sudati per l’incarico di CTU (sperando di non averli magari già spesi).